NEWS

10/03/2016

DAL 12.03.2016 IL LAVORATORE CHE INTENDA RASSEGNARE LE DIMISSIONI, POTRÀ FARLO ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO UNA PROCEDURA TELEMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DAL MINISTERO DEL LAVORO


Il decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 151/2015) ha previsto che a partire dal 12.03.2016 le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica mediante l'utilizzo di apposita modulistica da compilare on-line accedendo al sito internet del Ministero del Lavoro.

A partire da tale data, dunque, non potranno più essere accettate dimissioni rese verbalmente o mediante lettera, seppure autografa. La norma, infatti, prevede che in tal caso esse saranno prive di ogni effetto.

La norma si riferisce senz'altro a tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato ma, per come è scritta, sembrerebbe che sia applicabile anche ai casi di dimissioni e risoluzioni consensuali di rapporti di collaborazione.

Le uniche deroghe a questo nuovo obbligo sono previste esclusivamente per i rapporti di lavoro domestico nonché per le dimissioni o le risoluzioni consensuali intervenute avanti ad una Commissione di certificazione ovvero presso la Dtl nei casi di dimissioni presentate:

a) dalla donna lavoratrice nel periodo compreso tra la data di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione delle nozze;

b) dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza;

c) dalla lavoratrice o dal lavoratore (sia donna che uomo) entro i primi 3 anni di vita del proprio figlio ovvero nei primi 3 anni dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

In tali casi, infatti, è opportuno ricordarlo, la convalida presso la Dtl rimane comunque obbligatoria, e tale convalida esonera dall'obbligo della nuova procedura telematica.

Il Ministero del Lavoro (circ. n. 12 del 4.03.2016) è del parere che rimangano escluse dalla nuova procedura anche le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova.

A partire dal 12 marzo il lavoratore che intenda dimettersi oppure sottoscrivere un accordo di risoluzione consensuale dovrà, tenendo in debita considerazione i termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva, scegliere tra 2 opzioni:

1) rivolgersi ad un "soggetto abilitato": esclusivamente Commissioni di Certificazione, Enti Bilaterali, Patronati, oppure Organizzazioni Sindacali;

2) procedere autonomamente alla presentazione telematica; in tal caso, il lavoratore dovrà preventivamente essere dotato del proprio PIN dispositivo rilasciato dall'Inps ed inoltre dovrà essersi registrato al portale ClicLavoro (all'interno del sito www.cliclavoro.gov.it). Solo a questo punto, egli potrà accedere al sito del Ministero, utilizzando tali credenziali, e procedere con la compilazione on-line del modulo.

Una volta compilato il modulo, la procedura provvede ad inviarlo al Ministero ed al datore di lavoro, il quale ne verrà così a conoscenza.

Un'ulteriore innovazione contenuta nella norma consiste nel fatto che, dopo aver svolto tutta la procedura ed averla completata con l'invio, il lavoratore avrà 7 giorni di tempo per ripensarci e revocare la propria decisione. Anche la revoca dovrà necessariamente avvenire mediante il medesimo sistema sopra descritto.

Appare utile evidenziare che la proceduta telematica sostituisce la modalità di convalida delle dimissioni introdotta dalla Riforma Fornero (sottoscrizione del mod. Unilav), ma non sopprime l'obbligo di inviare comunicazione al Centro per l'impiego una volta che il rapporto di lavoro si sarà effettivamente concluso.

 
 

<< torna all'elenco

Leggi tutte le news >>