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26/10/2016

INTERESSI ATTIVI E PASSIVI BANCARI– CAMBIANO LE REGOLE


S’informa che in data 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il D.M. n. 343 che recepisce la delibera Circ. n. 343 in materia di rapporti bancari. Le nuove disposizioni introducono rilevanti modifiche in materia di accredito/addebito degli interessi riferiti a finanziamenti a valere su carte di credito, scoperti di conto corrente, anticipi su fatture/contratti.

I prossimi estratti conto - prestare attenzione

Nel prossimo estratto conto che la banca metterà a disposizione dei propri clienti verranno fornite due comunicazioni riferite alla novità normative, chiedendo al correntista di esprimersi su alcuni importanti aspetti procedurali:

1) Comunicazione relativa all’anatocismo

Posto che viene abolito l’anatocismo bancario (gli interessi passivi non possono produrre a loro volta interessi passivi) gli istituti di credito devono inviare a tutti i clienti una comunicazione relativa alla variazione unilaterale del contratto. A decorrere dal 1° ottobre gli interessi debitori e quelli creditori devono avere la medesima periodicità, comunque non inferiore a un anno.

In via generale è da ritenersi che la banca li liquiderà in data 31 dicembre di ogni anno.

Gli interessi passivi - La rilevante novità è che gli interessi divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; almeno 30 giorni prima deve essere inviata dalla banca una comunicazione al cliente. Il contratto può prevedere termini diversi solo se più favorevoli al cliente.

È bene ribadire un aspetto: la banca non può addebitare sul conto corrente gli interessi passivi prima del 1° marzo. Dunque al 31 dicembre il saldo del conto non verrà ridotto degli interessi passivi.

Anche ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei cattivi pagatori, la segnalazione della banca alla Centrale rischi può essere inoltrata solo una volta trascorsi i 60 giorni. Dunque, il correntista ha 60 giorni di tempo per reperire le risorse finanziarie per far fronte al debito per interessi di cui la banca darà evidenza il 1° marzo.

2) Richiesta di autorizzazione all’addebito

La seconda comunicazione che inoltrerà la banca è riferita alla richiesta di addebitare gli interessi passivi in data 1° marzo. Spieghiamo meglio: relativamente agli interessi passivi, una volta divenuti esigibili il 1° marzo, la banca non è autorizzata ad addebitarli sul conto del cliente, ma dovrà acquisire, con una specifica autorizzazione preventiva da parte del cliente. Una volta rilasciata dal correntista l’autorizzazione la si può comunque revocare in qualunque momento.

Se il cliente non rilascia l’autorizzazione, la banca può compensarli legalmente con eventuali disponibilità presenti su conti correnti attivi.

Se il conto è in rosso anche se il cliente non ha raggiunto il limite massimo di utilizzo del fido la banca non può procedere con la compensazione legale, diversamente si produrrebbero ancora interessi su interessi. Dunque, in mancanza di compensazione, se il cliente non provvede a pagare gli interessi passivi recuperando altrove le risorse finanziarie, per recuperare le somme dovute la banca dovrà avviare la procedura di messa in mora del cliente.

È peraltro data la possibilità di concordare contrattualmente che i fondi accreditati sul conto della banca e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano utilizzati per estinguere il debito da interessi.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti .

 
 

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