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19/03/2019

INFORMATIVA VANTAGGI ECONOMICI DA P.A. NELLA NOTA INTEGRATIVA 2018


Con l’entrata in vigore della L. 124/2017, l’art. 1, commi da 125 a 129, le Società di capitali riceventi vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati, sono obbligati ad indicare tali importi nella Nota Integrativa del bilancio di esercizio, a partire dall’esercizio 2018.

Tale obbligo non sussiste ove la somma dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

La circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro precisa che sono da ritenersi vantaggi economici da indicare:

a) contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati, ovvero di somme ricevute senza alcuna controprestazione e quindi assenti di sinallagma contrattuale;

b) somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo per il servizio effettuato o per il bene ceduto, in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico che prevede sotto il profilo causale l’esistenza dello scambio.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nel documento del 15 marzo 2019, interpreta il punto b) limitandolo alle somme percepite per rapporti/contratti non svolti nell’ambito dell’attività (oggetto sociale) dell’impresa fornitrice e qualora non siano rispondenti a normali regole di mercato. Questa auspicabile lettura eviterebbe alle aziende che operano con le P.A. per contratti di appalto e/o fornitura di indicare nuove ed ulteriori informazioni in nota integrativa.

La circolare del Ministero del Lavoro precisa inoltre che le somme da pubblicare sono quelle effettivamente ricevute nell’anno solare, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono (secondo il principio di cassa).

Si segnala che la mancata osservazione di tale adempimento informativo comporta la restituzione delle somme ricevute ai soggetti eroganti entro tre mesi.

 
 

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