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07/09/2020

Rivalutazione beni d’impresa – DL Agosto


Con il dl 104/2020 vi è la possibilità di rigenerare, nel prossimo bilancio (anno 2020 per le società solari), il valore dei beni immobilizzati ammortizzabili iscritti nell’attivo patrimoniale, gratuitamente, se l’efficacia è di tipo solo civilistico, pagando il 3% di imposta sostitutiva, se si opta anche per l’efficacia fiscale. (Si ricorda che per le strutture turistico ricettive l’efficacia fiscale non è soggetta ad alcun versamento di imposte di rivalutazione - DL Rilancio).

Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

Tale rivalutazione vale per i singoli beni immobilizzati e non necessariamente per l’intera categoria omogenea a cui essi appartengono. 

Possono essere rivalutati anche i beni immateriali, se consistenti in diritti giuridicamente tutelati (es: brevetti e marchi) e i beni totalmente ammortizzati qualora conservino un valore economico.

La rivalutazione non modifica le deduzioni per super ed iperammortamento. L’importo della maggiorazione per tali investimenti resta ancorato al costo effettivo sostenuto per l’acquisizione dei cespiti e non legato all’eventuale rivalutazione. 

Lo Studio, in sede di redazione del prossimo bilancio, verificherà con i clienti l’opportunità di procedere con la rivalutazione civile e/o fiscale dei beni.

 
 

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